Il caso frequente: licenziato per 'scarso rendimento' dopo molte malattie
È uno scenario che si ripete spesso: un lavoratore ha attraversato un periodo difficile di salute, ha accumulato giorni di malattia, e il datore di lavoro — invece di aspettare il superamento del cosiddetto periodo di comporto — lo licenzia invocando lo «scarso rendimento». La logica apparente è: hai lavorato meno, hai prodotto meno, quindi sei un peso per l'azienda.
La Corte di Cassazione ha smontato questa logica in modo inequivocabile: non esiste scarso rendimento quando la causa è la salute del lavoratore. Confondere le assenze per malattia con un'inadempienza contrattuale è un errore giuridico grave che può esporre il datore di lavoro a un'azione per licenziamento illegittimo.
L'articolo 2110 del Codice Civile: la norma che protegge il lavoratore malato
Quando un lavoratore è assente per malattia, non si applicano le regole generali sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Entra in gioco una norma specifica: l'articolo 2110 del Codice Civile, che stabilisce la disciplina del cosiddetto periodo di comporto.
«In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità. L'imprenditore può licenziare il prestatore di lavoro qualora l'assenza si protragga oltre il termine stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.»
In parole semplici: il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore malato finché non ha superato il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto. Questo periodo varia da CCNL a CCNL (di solito da 180 giorni a un anno), ma fino al suo superamento il posto è garantito dalla legge.
Cosa significa davvero 'scarso rendimento' per la Cassazione
Lo scarso rendimento che può giustificare un licenziamento per giustificato motivo soggettivo — cioè per colpa del lavoratore — ha caratteristiche precise e molto diverse dall'ipotesi descritta sopra.
Deve essere:
- Volontario: il lavoratore non si impegna pur potendolo fare
- Sistematico: la scarsa produttività si protrae nel tempo senza giustificazione
- Confrontabile: il rendimento è significativamente inferiore a quello dei colleghi con ruolo e condizioni analoghe
- Non imputabile a cause esterne: non dipende da malattia, organizzazione aziendale carente o strumenti inadeguati
Se il calo di rendimento dipende dalla salute del lavoratore, manca per definizione il requisito della volontarietà. Non si può rimproverare a nessuno di essere malato.
Cosa fare se si viene licenziati per scarso rendimento durante un periodo di malattia
Chi ritiene di essere stato licenziato illegittimamente in questo contesto ha 60 giorni di tempo per impugnare il licenziamento con una lettera scritta, seguiti da 180 giorni per depositare il ricorso al giudice del lavoro. I termini sono tassativi: superarli significa perdere il diritto a contestare il licenziamento. È quindi fondamentale agire tempestivamente e rivolgersi a un avvocato specializzato.